Art. 1.
(Funzionari di pubblica sicurezza).

      1. La carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è unitaria in ragione della specificità e della rilevanza delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza nelle sue esplicazioni relative alla funzione di autorità di pubblica sicurezza ed alle potestà autorizzative di polizia connesse, al mantenimento generale dell'ordine pubblico e alla attività di prevenzione dei reati, al coordinamento tecnico dell'ordine pubblico e delle Forze di polizia per il raggiungimento delle suddette finalità, nonché ai compiti di polizia giudiziaria e di alta direzione degli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato. Al fine di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di attuazione della politica della sicurezza e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, l'ordinamento della stessa è regolato dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nella legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      2. Il personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, le funzioni di cui alla Tabella A allegata alla presente legge. Al medesimo periodo, nel rispetto dello status civile, può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di foggia e di specifici distintivi di ruolo

 

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diversi da quelli previsti per il restante personale di pubblica sicurezza, solo quando prestino servizio presso gli uffici della polizia stradale, i reparti mobili, gli istituti d'istruzione e gli altri reparti operativi che richiedano un equipaggiamento particolare.
      3. Ai fini dell'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno, tra i funzionari di cui al presente articolo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, il personale preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento, si applicano le norme vigenti in materia.